Il giorno 11 luglio 2008, intorno alle ore 11, il dott. Scolamiero, dirigente responsabile della Funzione Affari Generali della Sogei S.p.a., viene convocato telefonicamente per un incontro immediato con l’ing. Aldo Ricci, Amministratore Delegato della stessa Società, nominato solo quattro giorni prima. Raggiunto l’ufficio dell’Amministratore Delegato il dott. Scolamiero viene invitato ad attendere in una saletta attigua. Dopo alcuni minuti, dallo stesso ufficio dell’Amministratore Delegato, entra il neo-nominato Assistente esecutivo, sig. Maurizio Forcella, accompagnato da altro neo-nominato Assistente esecutivo dott. Mario Consigliere, nonché dall’avvocato Marco Marazza, qualificatosi come consulente esterno.
Il sig. Maurizio Forcella consegna quindi al dott. Scolamiero la lettera di immediata risoluzione del rapporto di lavoro per “motivi oggettivi” con le sole parole: “questa è per te, leggila e firmala per ricevuta”.
Al rifiuto del dott. Scolamiero di sottoscrivere detta lettera gli viene intimato di riconsegnare il tesserino aziendale di riconoscimento, tutte le dotazioni strumentali ed i benefit aziendali e quindi di lasciare senza indugio l’Azienda.
Così il dott. Scolamiero, 54 anni, sposato, con due giovani figlie, dopo quasi trent’anni di esemplare attività lavorativa, viene improvvisamente estromesso dall’Azienda, senza alcuna spiegazione plausibile, senza alcun passaggio di consegne, null’altro: ciò è esattamente quanto è stato detto e fatto.
Nel seguito si illustra e documenta come le motivazioni oggettive addotte dall’Azienda per l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro risultino non solo ingiustificate e irragionevoli, ma anche pretestuose, essendo le vere motivazioni riconducibili ad un atto di discriminazione politica, nonché di “ritorsione e copertura” per aver denunciato alle competenti strutture societarie irregolarità ed illeciti amministrativi in materia di appalti pubblici imputabili alla precedente gestione dello stesso ing. Aldo Ricci.
Non si tratta cioè, nel caso in esame, di mettere in discussione il principio del diritto dell’imprenditore di recesso ad nutum, ma piuttosto di accertare l’arbitrarietà dell’atto, discriminatorio, compiuto in violazione del principio della correttezza e buona fede contrattuale e specificamente dell’art. 3 L. n.108/90.
Nessun commento:
Posta un commento