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ATTENZIONE: la lettura è vivamente sconsigliata a chi vuole continuare a fingere di non sapere


francesco scolamiero

francesco scolamiero

... C. Sull’azione ritorsiva determinata dalla denuncia di irregolarità e illeciti in materia di appalti pubblici

34) Smentiti quindi, per quanto sopra esposto, entrambi i presupposti delle “motivazioni oggettive” addotte dalla Sogei a giustificazione del licenziamento, delineato il quadro di pervasiva gestione politica dell’Azienda nel quale si colloca l’azione discriminatoria per motivi di credo politico dell’ing. Aldo Ricci nei confronti del ricorrente, si dà infine evidenza delle ulteriori e concorrenti “motivazioni occulte” riferibili alla volontà di colpire chi aveva denunciato irregolarità ed illeciti amministrativi in materia di appalti pubblici, imputabili alla precedente gestione dello stesso ing. Aldo Ricci, eliminando o ponendo altresì in condizione di sudditanza psicologica, quanti avevano concorso all’emersione dei fatti denunciati dal dott. Scolamiero alle competenti strutture aziendali.

In effetti, come accennato, la Sogei S.p.A., è dal luglio 2002, società strumentale del Ministero dell’Economia a capitale interamente pubblico, e quindi, sin da allora, a tutti gli effetti assoggettata alle prescrizioni del Codice dei Contratti Pubblici (ex L. 109/1994, attualmente D. Lgs. n. 163/2006).

Si è già richiamato, al precedente punto 15) della narrativa in fatti, come il dott. Scolamiero, a seguito di una specifica indagine sui contratti in essere ricadenti nell’ambito delle proprie competenze, aveva segnalato, tra l’altro, illeciti nell’esecuzione di un appalto (cfr. Note del 6.11.2006 e del 22/10/2007, allegate sub 21, nonché le relazioni dell’Internal Auditing, la prima a firma dell’ing. Carmine Cammino del 19.12.2006, la seconda a firma della dott.ssa Margherita Brindisi del 16.6.2008, entrambe gli atti della Società, che si richiede di depositare).

Non è questa la sede per entrare nel merito della grave vicenda, ma è necessario rappresentare in modo conciso alcuni elementi che consentono poi di comprendere come il licenziamento del dott. Scolamiero e la rimozione di altri dirigenti e dipendenti che avevano contribuito a ricostruire l’illecito, sia di natura prevalentemente ritorsiva, nonché funzionale all’ “insabbiamento” del fatto.

35) In estrema sintesi, il precedente dirigente responsabile dell’U.O. Logistica, ing. S. Lofino, nonché il suo responsabile, il Direttore Amministrativo dott. M. Consigliere, avevano consentito, quantomeno per omessa vigilanza, che i lavori, affidati ad una Ditta sulla base di un confronto concorrenziale ( omissis A ), venissero poi integralmente subappaltati, senza acquisire espressa autorizzazione del committente, ad altra Ditta ( omissis B ), commettendo un illecito di rilevanza penale.

La Società che assume il subappalto risultava poi appartenente al Gruppo - omissis -, che pure aveva partecipato al confronto concorrenziale attraverso la Società - omissis C -, ma ne era stata esclusa per un vizio di forma nell’offerta. Per altro sia la Società  - omissis B - che - omissis C -, erano ben note alla Società in quanto avevano in gestione la manutenzione degli edifici e degli impianti della Sogei ed avevano ottenuto dalla stessa committente, a partire dell’insediamento dell’ing. Aldo Ricci al vertice della Società, appalti per circa 14.000.000 € (quattordici milioni di Euro), spesso in via diretta, altre volte con confronti concorrenziali, non sempre trasparenti. In sostanza, per quanto emerso dalla documentazione e dalla testimonianze raccolte, l’appalto appariva pre-destinato a favore della Ditta - omissis C -, che detiene una sorta di monopolio di fatto nella gestione dei lavori edili ed impiantistici della Sogei, e la Ditta - omissis A -, inopinatamente risultata aggiudicataria, aveva avuto il solo ruolo di presta nome, come ben espresso dallo stesso rappresentante legale della Ditta - omissis A -, nella conversazione con il dott. Scolamiero del 22.2.2007: “c’erano condizioni al contorno che erano diverse, evidentemente … non so per quale motivo questa cosa è capitata addosso a me … una cosa so, mi sono solo prestato ad un aiuto, perché questo era … oltretutto qui la situazione era diversa, credo …. queste cose fra noi si fanno … evidentemente è stato un eccesso di sicurezza … è difficile quando uno c’ha, tra virgolette, il potere in mano, poi saperlo gestire quando gli passa, gli sfugge, … è quando uno può fare quello che gli pare che deve fare le cose in una certa maniera …” !

36) A fronte di questa situazione, l’ing. Aldo Ricci, reinsediato nel ruolo di Amministratore Delegato, piuttosto che approfondire e verificare quanto riportato nelle relazioni dell’Internal Auditing, di cui certamente è stato fatto partecipe, ha preferito fare “piazza pulita” degli autori della doverosa indagine, nonché testimoni scomodi, e rimettere in mani “affidabili” la gestione dei lavori pubblici.

Sta di fatto che, nei primi giorni del nuovo mandato, l’ing. Aldo Ricci:

- ha provveduto a riassumere, come accennato, il Direttore Amministrativo che aveva avuto la responsabilità, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, della vigilanza sull’appalto (dott. Mario Consigliere), nonché il precedente responsabile dell’Internal Auditing (ing. Carmine Cammino), riportando entrambi nelle posizioni di responsabilità precedenti;

- ha licenziato, con le stesse modalità e pretestuose motivazioni, il responsabile della Funzione Approvvigionamenti, dott. Andrea Acquaviva, che con il dott. Scolamiero aveva intensamente cooperato per ricostruire un contesto di trasparenza, correttezza e legalità nella gestione degli appalti pubblici della Società;

- nel mese di settembre ha rimosso i responsabili delle Unità Organizzative tecniche presenti nella Funzione soppressa (UO Infrastrutture e Impianti; UO Servizi di ingegneria, Progettazione tecnica e Attrezzaggi), anche in questo caso senza alcuna motivazione o contestazione, revocando anche tutte le nomine a Responsabile Unico del Procedimento (RUP), attribuite ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

- nel mese di novembre, con la nuova organizzazione nomina nuovamente a capo della Funzione Logistica e Impianti tecnologici di sede, lo stesso dirigente, ing. S. Lofino che già come responsabile dell’Unità Organizzativa Logistica era stato in prima persona responsabile della gestione contrattuale del citato appalto, nonché di tutti i contratti stipulati nel periodo 2003-2006 con le società del Gruppo - omissis - . La nuova Funzione, riporta, come ai tempi dei fatti citati, allo stesso Direttore Amministrazione, Controllo e Affari legali, dott. Mario Consigliere, come detto prontamente riassunto e ricollocato nella stessa precedente posizione organizzativa;

- il precedente responsabile dell’Internal Auditing, dott.ssa Margherita Brindisi, giovane dirigente assunta solo pochi mesi prima in relazione alla propria specifica competenza, sostituita sin dai primi giorni della “nuova gestione” dell’ing. Aldo Ricci, dall’ing. Carmine Cammino, trova collocazione, nella nuova organizzazione, come responsabile dell’ U.O. Servizi per Enti Territoriali, in un ruolo del tutto estraneo rispetto al proprio bagaglio professionale;

- così anche il precedente responsabile della Funzione Amministrazione e Bilancio, dott. Andrea Quacivi, ovviamente informato per quanto di propria competenza dei fatti di cui trattasi, nella nuova organizzazione viene “decentrato” in una direzione di mercato, a capo di una marginale Funzione Assistenza Strutture Amministrative Clienti Soluzioni per la Fiscalità.

Non è poi noto quali azioni siano state intraprese dall’Organismo di Vigilanza della Società, ciò che è noto è che anche il Presidente di detto Organismo viene sostituto dal nuovo C.d.A.

Così la blindatura è completa, i “testimoni” licenziati o messi in condizione di sudditanza psicologica, l’accaduto insabbiato, la gestione degli appalti per forniture, servizi e lavori nuovamente affidata, con rigorosa precisione, agli stessi uomini di fiducia e stretta osservanza con cui erano stati prima gestiti.

Il licenziamento “in tronco” del ricorrente assume quindi il significato ulteriore di un’azione ritorsiva e discriminatoria, in quanto tale contraria ai principi della correttezza e buona fede contrattuale (e all’art.3 L. n. 108/90), nei confronti di chi, unitamente alle altre strutture competenti, aveva fatto emergere, doverosamente ed in relazione ai rigorosi indirizzi aziendali in materia di appalti pubblici, un contesto di irregolarità.